ANTIRICICLAGGIO: QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI?

Quando si parla di “antiriciclaggio” oggi si fa riferimento al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ne costituisce l’applicazione e che prende in esame tutta una serie di soggetti in maniera dettagliata:

  • gli intermediari finanziari (art. 11), laddove si intendono enti quali le banche, le Poste italiane, le SIM, le varie tipologie di società di investimento, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, i promotori, i mediatori, gli agenti finanziari, gli intermediari;

  • i professionisti (art. 12), in particolare: i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare; i prestatori di servizi relativi a società e trust;

  • i revisori contabili (art. 13);

  • altri soggetti (artt. 10 e 14) quali le case da gioco, enti di recupero crediti, attività tramite Internet, mediatori immobiliari e altro ancora.

L’obiettivo primario di questa terza direttiva è quello di combattere i soggetti che riciclano denaro e finanziano il terrorismo, tutelare l’integrità del sistema e assicurare la correttezza dei comportamenti.

L’idea di questa norma è che tutti i soggetti destinatari divengano in pratica degli “agenti” al servizio della legalità, e collaborino attivamente. Tutte le 4 categorie di soggetti individuate sono obbligate ad adottare idonei e appropriati schemi e procedure, proporzionate in base alla peculiarità del loro ruolo, e devono compiere sempre adeguate verifiche per tutti gli obblighi previsti

QUALI SONO GLI OBBLIGHI?

Obblighi di verifica della clientela

Si concretizzano quando la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento pari o superiori a 15.000 euro; quando le prestazioni professionali anche occasionali comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento pari o superiori a 15.000 euro, quando l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile, quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini della identificazione di un cliente.

In tutti questi casi è necessario procedere con l’identificazione del cliente ed inviare immediatamente alla U.I.F. una segnalazione (art. 23.3)

Obblighi di registrazione

Ogni singolo professionista deve conservare tutti i documenti relativi alle varie prestazioni eseguite, e alle verifiche e ai controlli imposti dalla legge, per 10 anni e registrare tutte le informazioni relative all’identificazione del cliente e alla prestazione professionale esplicata (art. 36)

Obblighi di segnalazione

Tutti i soggetti destinatari della normativa (e quindi anche i professionisti) devono effettuare una segnalazione alla U.I.F. (Unità di informazione finanziaria) quando “(essi) sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da ogni altra circostanza conosciuta” (art. 41.1). Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della U.I.F. sono esaminati e periodicamente aggiornati gli indicatori di anomalie per i vari soggetti destinatari.

L’obbligo di segnalazione non si applica, per quanto riguarda gli avvocati in particolare, per l’attività giudiziaria dagli stessi prestata, compresa la consulenza sulla eventualità di instaurare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 12.2). Rientra nella esenzione l’esame della posizione giuridica del cliente.

E’ fatto divieto al soggetto che ha compiuto la segnalazione di dare comunicazione al cliente o al terzo dell’avvenuta segnalazione (art. 46). Non concretizza una comunicazione il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto una attività illegale (art.46.7) e non costituisce violazione la comunicazione data all’interno di uno studio ai propri associati o collaboratori (art. 46.5).

Spetta poi all’U.I.F. segnalare i fatti all’Autorità giudiziaria.